Enoturismo: è legge
Dopo un anno di lavori e modifiche è legge l’ enoturismo , che regolarizza e codifica l’accoglienza in cantina completando così qull’importante percorso del ministro Gian Marco Centinaio iniziato con l’accorpamento del ministero del Turismo con quello delle Politiche Agricole . Cambia così completamente lo “status quo” delle cose nel Turismo del Vino , il passato ci teneva inchiodati ad una zona d’ombra, nella quale la qualità del prodotto servizio di alcuni non era evidenziata ed e invece permetteva ad altri di improvvisare con prodotti (turistici) di basso livello; tutto ciò contribuiva in modo importante al far si che il comparto del Turismo Eno Gastronomico non fosse competitivo nel mercato. Certo questa legge non ci rende tutti belli bravi e competitivi ma sicuramente fissa dei punti standard che in primo luogo riconoscono una attività svolta ed in seconda ne regolamenta i requisiti e le modalità per svolgerla.
Recità cosi il primo articolo : “Sono considerate enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino ”.
La cosa più importante che si afferma nel decreto, è che le visite (turismo) in cantina finalmente vengono equiparate alle attività agrituristiche , non solo dal punto di vista legislativo ma anche da quello fiscale; il punto fondamentale per le cantine è che potranno inserire nei propi bilanci le spese e gli incassi derivanti dall’attività turistica. Paradossale era la situazione precedente al decreto, nella quale la cantina non poteva fatturare la visita in cantina o l’ esperienza in vigna ; ma non solo, non poteva neanche per la degustazione in quanto poteva si vendere la bottiglia ma non somministrarne il contenuto se non in possesso di licenza, ad esempio di bar o wine bar, ristorante ecc.
Nel decreto vengono fissate le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica:
- apertura settimanale o stagionale per almeno 3 giorni;
- l’uso di strumenti di prenotazione;
- la presenza di cartelli da affiggere con le informative relative all’accoglienza;
- la presenza di una pagina web aziendale;
- l’uso di calici di vetro per le degustazioni;
- la preparazione del personale addetto all’accoglienza (che può essere costituito dal titolare dell’azienda o dai familiari, dai dipendenti dell’azienda o da collaboratori esterni).
Le attività che rientrano nel termine enoturismo, sono così elencate:
- visite guidate nei vigneti
- visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica vitivinicola ed enologica
- iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolto nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica
- attività di degustazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati e trasformati dall’azienda stessa e pronti per il consumo (escludendo così le attività di servizio ristorazione)
In conclusione con possiamo che commentare positivamente un decreto che regolarizza delle attività sempre più importanti e presenti nelle aziende vitivinicole, ed al tempo stesso codifica e qualifica le stesse attività come garanzia per il consumatore.
Gustabruzzo
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